La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano nella sua seduta del 17 aprile 2025 ha sancito un Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Già dal 21 ottobre 2021, con il Decreto Legge n. 146 che modificava l’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, era stata predisposta la nuova uscita di un accordo unico, che inglobasse i vari accordi sula formazione emanati negli anni. Seppur la conversione nella Legge 215/2021 stabilisse che un unico nuovo Accordo dovesse essere attuato entro giugno 2022, da quella data iniziava un percorso che si concludeva nel giugno 2024, data in cui il Ministero del Lavoro rendeva nota la “Bozza definitiva dell’Accordo Stato Regioni”. Da quella bozza siamo arrivati alla data del 17 aprile, data in cui l’accordo è accolto dalla Conferenza, pronto per la pubblicazione in GU.
Basandoci quindi sulla Bozza citata, cerchiamo di riassumere i punti principali di questo nuovo tanto atteso accordo.
Un Accordo Unico che andrà ben analizzato, ha circa 138 pagine!, per poter essere correttamente applicato.
È un Accordo nuovo, che non stiamo a giudicare, lo faranno i risultati nel tempo, ma che proviamo a semplificare.
Per prima cosa deve essere sottolineato come siano stati inseriti sia l’obbligo della formazione di 16 ore per i datori di lavoro, ma anche alcune modifiche ai corsi per preposto, dirigente e lo stesso datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione.
Nel campo della formazione dei lavoratori abilitati alla conduzione delle attrezzature, ne sono state inserite delle nuove, (raccogli frutta, caricatori per la movimentazione, carri ponte) utili ed importanti, seppur forse poco lineari con l’applicazione delle nuove tecnologie.
L’Accordo inizia con la definizione dei soggetti formatori. Una scelta non scontata e che tende a ribadire come la formazione comincia da coloro che la organizzano.
A seguire un elenco dei contenuti minimi dei corsi e delle attrezzature cui seguono le indicazioni metodologiche per la progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi.
Il soggetto formatore dovrà conservare per 10 anni tutta la documentazione attraverso il “Fascicolo del corso”, costituito da:
- Progetto formativo
- Programma del corso
- Registro delle presenze, con dati anagrafici dei partecipanti e firme
- Elenco dei docenti, con firme
- Verbale della verifica finale
- Esiti documentali delle verifiche
- Modalità di erogazione del corso
Tutti questi documenti sono definiti per i corsi di formazione e di aggiornamento e conservati, in formato cartaceo o elettronico, dal soggetto formatore. Se, per alcuni corsi, il soggetto formatore è il datore di lavoro spetta a costui conservare il “Fascicolo”, seppur sono scarse le indicazioni sulla verifica dell’efficacia formativa.
L’Accordo stringe il controllo, da parte degli Organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza, sulle attività formative e sul rispetto delle normative di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa, finalmente un serio controllo sui soggetti formatori e su quella prassi che sembrava “diffusa” che portava alla produzione di attestati in maniera molto sbrigativa e semplicistica, così come del non corretto uso della formazione a distanza.
Inoltre, e qui sembra ci sia un vero e proprio giro di vite sul controllo, i soggetti formatori sono depositari di una attività di controllo, anche con sanzioni, sulla attività formativa.
In attesa di leggere il testo ufficiale dell’Accordo sarà lo svolgimento dei corsi, con l’applicazione e la realizzazione di una completa azione formativa, a dire se l’Accordo Unico Stato Regioni avrà esito applicativo felice potrà così dare un maggiore contributo alla prevenzione.
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