La FORMAZIONE: un fattore fondamentale!

Lo Studio eroga tutti i servizi di Formazione in materia di Sicurezza sul Lavoro. La Formazione comprende lavoratori, dirigenti, preposti, ruoli come il RLS, lo stesso Datore di Lavoro e tutti i ruoli individuati dalla normativa. Lo Studio GBC è già organizzato per erogare Formazione prevista dal nuovo Accordo Stato-Regioni in pubblicazione.

FORMAZIONE LAVORATORI

L’art.37 del DLgs.81/08 prevede che il datore di Lavoro provveda alla formazione di tutti i lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti oggi dal Nuovo Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 pubblicato su G.U. del 24/05/2025, che sostituisce ed abroga quanto all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Il Nuovo Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 conferma, per la formazione dei lavoratori, quanto all’Accordo del 21/12/2011 e prevede che la Formazione sulla Sicurezza dei Lavoratori abbia durata variabile in funzione del settore Ateco di appartenenza e sia composta da un modulo di carattere Generale della durata di 4 ore per tutti, e un modulo di carattere Specifico della durata variabile a seconda del livello di rischio (4,8 o 12 ore).

Per i Lavoratori è previsto un Aggiornamento formativo, che deve essere effettuato se intervengono elementi modificativi in termini di esiti della valutazione dei rischi ovvero quando le risultanze delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa ne evidenzino la necessità e comunque con una periodicità quinquennale di durata minima di 6 ore. 

FORMAZIONE DIRIGENTI

L’art.2 comma 1 lettera d) del DLgs.81/08 definisce Dirigente la persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. I dirigenti, attraverso la frequenza del corso, dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo. 

L’art.37 del DLgs.81/08 prevede una specifica formazione sulla sicurezza per i dirigenti, secondo i contenuti e la durata previsti ora dal Nuovo Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 pubblicato su G.U. del 24/05/2025, che modifica quanto prima indicato dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Il Corso formativo per Dirigente, infatti, ha ora una durata di 12 ore, riducendo di 4 ore quanto espresso nell’Accordo del 2011.

È previsto un Aggiornamento a cadenza minima quinquennale, della durata di minimo 6 ore.

FORMAZIONE PREPOSTI

Il Preposto è forse la figura più interessata dagli indirizzi evolutivi del legislatore. Il Nuovo Accordo, infatti, ne evidenzia il ruolo, particolarmente interessato da un approfondimento formativo e da una restrizione della periodicità degli aggiornamenti obbligatori.

L’art.2 comma 1 lettera e) del DLgs.81/08 definisce Preposto la persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 

L’art.37 del DLgs.81/08, prevede una specifica formazione, secondo quanto dal Nuovo Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 pubblicato su G.U. del 24/05/2025, migliorando quanto già indicato dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Il Corso formativo per Preposto ha una durata di 12 ore.

L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza biennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

FORMAZIONE DATORE DI LAVORO

Il Nuovo Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 pubblicato su G.U. del 24/05/2025 prevede una formazione obbligatoria del datore di Lavoro. La formazione citata è stata oggi formalizzata attraverso il Nuovo Accordo 17/04/2025, sebbene già l’art.37 c.7 del TUS prevedesse una formazione per lo stesso.

Il corso di formazione ha l’obiettivo di fornire ai Datori di Lavoro le competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell’ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori.

I datori di lavoro che intendono assumere ruolo anche di RSPP, poi, sono obbligati alla frequenza di un modulo comune di 8 ore, cui si può accedere dopo aver frequentato il Corso formativo per Datore di Lavoro di cui sopra, e possibili moduli integrativi se operante in attività indicate.

L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. 

CORSO RLS

Il Corso RLS è riservato ai Lavoratori che sono stati designati Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Per partecipare al corso e conseguire l’attestato, i Lavoratori non necessitano di alcun prerequisito formativo.

Il corso fornisce ai partecipanti le competenze richieste al RLS, figura obbligatoria prevista dall’articolo 47 del D.Lgs. 81/08. Il corso abilita i Lavoratori a ricoprire il ruolo di RLS indipendentemente dal Macrosettore ATECO e dalla fascia di rischio dell’attività lavorativa.


CORSO PRIMO SOCCORSO

Il corso per Addetto al primo soccorso assolve agli obblighi formativi definiti dal D.M. 388/2003 per gli Addetti al Primo Soccorso in attività che rientrano nei gruppi A, B e C. L’appartenenza ai gruppi A, B o C dipende dall’indice di frequenza inabilità permanente INAIL e dal settore di attività.

  • Corso Primo Soccorso gruppo B-C: formazione teorica e pratica di 12 ore (di cui 4 ore di parte pratica)
  • Corso Primo Soccorso gruppo A: formazione teorica e pratica di 16 ore (di cui 6 ore di parte pratica)


AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO

Il corso per Aggiornamento addetto al primo soccorso assolve agli obblighi formativi definiti dal D.M. 388/2003 per gli Addetti al Primo Soccorso in attività che rientrano nei gruppi A, B e C. L’appartenenza ai gruppi A, B o C dipende dall’indice di frequenza inabilità permanente INAIL e dal settore di attività.

  • Corso Aggiornamento Primo Soccorso gruppo B-C: formazione pratica di 4 ore
  • Corso Aggiornamento Primo Soccorso gruppo A: formazione pratica di 6 ore


RESPONSABILE HACCP

Il Corso HACCP Alimentaristi Modulo C Delibera RT n. 540 del 06/05/2024 – Allegato A) è obbligatorio per operatoriResponsabili del piano di autocontrollo o preposti nel settore alimentare. La formazione è indispensabile per il rispetto delle normative vigenti. La formazione HACCP per alimentaristi e gestori degli alimenti è fondamentale per garantire la sicurezza alimentare e rispettare le normative obbligatorie. Questo corso di 8 ore ti permette di acquisire le competenze necessarie per prevenire contaminazioni, gestire i rischi alimentari e assicurare la qualità dei prodotti.

Studio GBC Giuseppe & Bernardo Cigliano – Consulenza Sicurezza sul Lavoro – PIVA 01687680536